Art. 13.
(Detrazioni fiscali per gli artisti di strada. Previdenza e assistenza).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli artisti di strada è consentita la deduzione dei costi

 

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e dell'imposta sul valore aggiunto relativi al vitto, all'alloggio e ai viaggi per lo svolgimento della loro attività.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede a disciplinare gli aspetti previdenziali e assistenziali relativi agli artisti di strada, tenendo conto della specificità del loro lavoro e allo scopo di valorizzare le giornate lavorative impegnate nelle prove, anche degli artisti indipendenti da compagnie e da gruppi stabili.
      3. Tra i lavoratori iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, è istituita la categoria «artisti di strada», che è assimilata ai lavoratori del gruppo di cui alla lettera A) del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, se il rapporto di lavoro dei medesimi artisti di strada è a tempo determinato, oppure ai lavoratori del gruppo di cui alla lettera C) del medesimo decreto, se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato.
      4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo.